INTRODUZIONE
Come in tutta lattività medica,
anche in Anestesiologia persiste lerrore umano nonostante il miglioramento
tecnologico, ma nellopinione pubblica sono ampiamente diffusi una
serie di convincimenti che non corrispondono del tutto alla realtà.
Se oggi nessuno più concorda con una posizione acritica del paziente,
in passato caratterizzata da una visione quasi sacrale di tutta la classe
medica, che lo induceva a non cercare mai tutela, non solo perché
convinto delle scarse probabilità di vedersi rendere ragione, ma
soprattutto perché disposto a ritenere qualsiasi insuccesso come
inevitabile [1], altrettanto errato è il convincimento opposto
e cioè che la medicina moderna e le manovre anestesiologiche in
particolare debbano essere esenti oggi da qualsiasi rischio.
Con questa aspettativa, lincidente perioperatorio grave (caratterizzato
dalla morte o da conseguenze disastrose per il paziente) non solo non
viene più accettato dal pubblico, ma viene sempre visto come la
conseguenza dellincapacità ellanestesista di prevedere
gli eventi, di scegliere la tecnica giusta o di eseguire lege artis una
procedura.
Opportunamente è stato sottolineato che Nellambito
della negligenza e dellimprudenza medica, lidentificazione
del mezzo cui il medico si obbliga nella specie le
modalità diligenti e prudenti
della prestazione non è sempre agevole e non può
affrontarsi alla leggera, come molti, pure in buona fede, tendono a fare,
basandosi sul criterio a posteriori, cioè giudicando
in base allesito sfavorevole del caso, che certo esercita una notevole
ed umanamente comprensibile suggestione [2].
In realtà, la responsabilità medica (intesa come colpa)
sussiste in quanto lerrore sia riconducibile ad un comportamento
(omissivo o commissivo) inadeguato e da tale errore derivi causalmente
un
eventuale danno subito dal paziente.
Qualora sia verificata la sussistenza di tale rapporto causale, un fatto
produttivo di danno può configurarsi sia come illecito penale,
ossia come reato e pertanto passibile di sanzione penale, sia come illecito
civile, cagionante un danno ingiusto che obbliga lautore al risarcimento.
Non è questa la sede per unesauriente disamina della metodologia
di accertamento del nesso causale: è solo il caso di ricordare,
in estrema sintesi, che in tema di colpa professionale medica La
medicina legale non è spesso in grado di soddisfare in termini
così chiari e pienamente soddisfacenti le esigenze della giustizia
e deve dunque avvalersi del criterio di probabilità. Tale criterio,
tuttavia, può essere particolarmente rischioso se non viene applicato
con il massimo rigore metodologico, perché in caso contrario esso
può essere fonte di errori giudiziari [2]. Basti ricordare
in proposito una sentenza non più recente della Corte di Cassazione
(a cui sono seguite molte altre conformi) nella quale si affermava la
possibilità di ricorrere ad Un serio e ragionevole criterio
di probabilità scientifica, specie quando non risulti la preesistenza,
concomitanza o sopravvenienza di altri fattori idonei a provocare levento
medesimo (Cass. Pen. Sez. III, 13 maggio 1982, n. 3013). Ancora
è solo da ricordare che la responsabilità penale è
individuale (Art. 27 della Costituzione) e ciò anche nelle attività
in équipe, in relazione alle quali è stato sottolineato
che La regola ordinaria è che ciascuno risponda soltanto
della inosservanza della lege artis del proprio specifico settore
[3] proprio Perché solo in questo modo ciascuno è
messo in grado di operare più efficacemente e con la dovuta concentrazione
nellespletamento delle funzioni di rispettiva competenza.
Questa è del restola logica della responsabilità penale
personale [2].
Tornando agli aspetti applicativi pratici in caso di incidente professionale,
che questultimo sia sempre espressione di un errore colposo è
spesso insostenibile, perché lincidente può essere
conseguenza
della estrema gravità del paziente o dellinstaurarsi di una
complicanza eccezionale, che lanestesista può talvolta anche
prevedere e segnalare, ma che non è sempre possibile prevenire.
Talvolta il danno avrebbe potuto verificarsi comunque indipendentemente
dalla condotta colposa tenuta dal medico [4].
Purtroppo le sequele giudiziarie sono oggi non solo più frequenti
ma soprattutto sempre più spesso caratterizzate da unevoluzione
molto lenta e da un risultato sempre più imprevedibile.
Gli anestesisti esperti sanno perfettamente che la maggior parte del loro
lavoro attuale costituisce la risultante di un continuo bilanciamento
dei rischi, ma cè una certa ritrosia in alcuni a comunicare
tale elementare verità al paziente; quello che sembra meno noto
e certamente meno pplicato è il criterio che la motivazione delle
scelte e la loro documentazione possano essere la più gli articoli
18 importante difesa del loro operato.
Limprevedibilità dellandamento di questi strascichi
giudiziari equivale a dire che un anestesista non potrà mai avere
la garanzia di uscire da tali vicende in modo rapido e incolume anche
se è un professionista che fa con scrupolo e preparazione il suo
lavoro, conosce le linee guida suggerite dalle Società Scientifiche,
valuta in tutte le scelte importanti il bilancio tra rischi e benefici
per il paziente, lo informa per acquisire il suo consenso e registra in
modo chiaro e completo ogni particolare saliente del suo lavoro. Per quanto
favorevole possa essere la conclusione giudiziaria dellincidente,
la lentezza del procedimento comporterà sempre un alto prezzo da
pagare, psicologico ed economico.
Il comportamento di un anestesista nella immediata fase dopo lincidente
può tuttavia influenzare tale evoluzione, evitando di giungere
a denunce ingiustificate o riducendone la portata. Nonostante il fatto
che il coinvolgimento emotivo, del tutto comprensibile nei familiari,
sia comunque costante anche negli operatori coinvolti, spesso non è
altrettanto manifesto; capita infatti a volte di assistere a una rimozione
irrazionale del problema da parte del medico e allapplicazione di
una tecnica di difesa nota come tecnica dello struzzo [5]:
lanestesista si comporta come se lincidente non fosse avvenuto
o non lo riguardasse e resta passivamente in attesa di una evoluzione
spontanea dei fatti.
Le considerazioni che seguono, dettate dalla lunga esperienza degli AA
come consulenti tecnici e periti, sono particolarmente utili nelle situazioni
peggiori, ma valgono anche per incidenti minori (denti rotti, reazione
a cerotto, ustioni limitate, ecc.) in quanto possono avere anchessi
uno sbocco giudiziario, non di rado rappresentato da un procedimento penale
originato da una denuncia-querela sporta dal paziente al fine di ottenere
un risarcimento del danno rapido e, spesso, ipertrofico. È noto
infatti che la querela, in molti casi, ha il solo scopo di velocizzare
liter del risarcimento da parte della assicurazione del medico,
con una sorta di, più o meno esplicito, ricatto, legato
alla possibilità di tacitare la parte civile eliminandola dal processo,
quando non addirittura di poter estinguere il procedimento. In caso di
incidenti minori, specie qualora la colpa sia difficilmente
escludibile, sarebbe auspicabile evitare improbabili difese ad oltranza,
ed anzi sollecitare una composizione transativa del caso da parte della
compagnia di assicurazione, proprio per evitare lo stress di un procedimento
che comunque non risulta ininfluente per lanestesista, se non altro
(se pubblicizzato) sul piano dellimmagine.
Le situazioni peggiori sono costituite dagli incidenti gravi
che, per le condizioni cliniche o letà del paziente, giungono
totalmente inaspettati o sono caratterizzati da un clima di alta tensione
emotiva e/o da un interesse quasi morboso dei media: si pensi ad esempio
alla morte di un bimbo in un intervento chirurgico minore o alla morte
di una persona molto nota nel circondario dellospedale o a più
morti nello stesso incidente. Tali evenienze, trovando tutti - dallanestesista
o dal team chirurgo-anestesista ai familiari - psicologicamente impreparati,
comportano gravi ripercussioni sugli operatori (senso di colpa, malessere
fisico, ricerca di altrui responsabilità, richiesta di sostegno,
ecc.) anche per il già descritto costante e diffuso convincimento
che, in questi casi a rischio basso, qualcuno debba sempre avere sbagliato
e debba pagare. Ciò comporta un carico emotivo e di aggressività
così profondo che non può essere lasciato totalmente a sé
stesso.
COMPORTAMENTO NELLIMMEDIATEZZA DELLINCIDENTE
Mai come in questi frangenti lutilità
di una chiara, puntuale e diligente compilazione della documentazione
appare più evidente. Oltre ad essere uno degli obblighi propri
del medico previsti dal Codice di Deontologia Medica del 1998, allart.
23, Cartella Clinica (la cartella clinica deve essere redatta chiaramente,
gli articoli 20 con puntualità e diligenza nel rispetto delle regole
della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo
relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività
diagnostico-terapeutiche praticate), la modalità di stesura
della documentazione può successivamente diventare uno strumento
di misura della professionalità del medico e non essere solo elemento
di mera accusa nei suoi confronti.
Sostanzialmente la cartella clinica possiede un valore documentale, rappresentando
uno strumento di registrazione dei dati del paziente relativi alla sua
vicenda clinica: il fine primario della cartella clinica infatti è
lottimale registrazione dellassistenza sanitaria prestata
al ricoverato.
Una parte della Dottrina, forse la più cospicua, in accordo con
numerose pronunce della Suprema Corte, riconosce alla cartella clinica
il possesso di tutti i requisiti propri dellatto pubblico che, se
dotato di certezza legale, implicherebbe per il Giudice un vincolo di
verità su ciò che il pubblico ufficiale vi ha attestato,
sempre che la parte privata, che vi ha interesse, intenti una querela
per falso, mirante ad accertare appunto la falsità del documento
[6].
La definizione della cartella clinica come atto pubblico di fede privilegiata
compilato da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio
comporta una serie di conseguenze sul piano giuridico di non lieve portata,
dallaggravante qualora si scrivessero affermazioni non rispondenti
al vero (falso ideologico) e addirittura se la cartella venisse contraffatta
o alterata (falso materiale), alla responsabilità per omissione
o rifiuto di atti dufficio o per la rivelazione di segreti dufficio.
Anche senza tali estremi, lassenza di registrazione dovrebbe essere
equivalente per la Legge ad una prestazione professionale inadeguata.
In realtà la Dottrina giurisprudenziale è orientata nel
senso di riconoscere alla cartella clinica la natura di atto pubblico
inidoneo a produrre piena certezza legale, non risultando dotato
di tutti i requisiti richiesti dallart. 2699 CC e facente
quindi fede fino a prova contraria.
Viene così escluso che la cartella clinica possa qualificarsi come
semplice attestazione di verità o di scienza tale da assumere la
configurazione di certificazione ai sensi degli artt. 477 e 480 CP [7].
Recentemente si è sostenuto che sotto il profilo della sua valenza
documentativa la cartella clinica può essere classificata come
tertius genus,
collocandosi in una posizione intermedia tra
la scrittura privata e latto pubblico ed essendo ragionevolmente
assimilabile ad una certificazione
amministrativa
[8].
Il trattamento immediato del paziente, che esula dal tema di questo lavoro,
ha ovviamente la priorità assoluta, ma ad esso deve seguire una
relazione immediata su quanto avvenuto al responsabile della propria unità
operativa (ex primario) che è il tramite con la Direzione Sanitaria
(o, nel caso di incidente occorso al primario, da parte di questultimo
direttamente alla Direzione Sanitaria).
Immediata non equivale tuttavia né ad affrettata né di getto,
ma nel rispetto di alcuni limiti temporali come un equo tempo di riflessione
clinica, il rispetto della sequenza cronologica nella registrazione degli
eventi e una compilazione che deve portare ad inoltrarla entro il giorno
dellincidente. È utile ad esempio stilare una prima bozza
col maggior numero di annotazioni possibile, stesura che obbliga a riflettere
in profondità sullaccaduto ripercorrendone in dettaglio gli
eventi ed eventualmete discutere con il responsabile del servizio le modalità
di stesura definitiva. Non è raro infatti che questa bozza sia
incompleta rispetto a quanto realmente avvenuto, che si trascurino particolari
apparentemente ovvii, che contenga anche errori banali di trascrizione
e si diano per scontati dati che non sarà più possibile
inserire successivamente.
Si presume inoltre che la relazione, a differenza della cartella di anestesia
compilata nellimminenza dellincidente e che spesso ne rispecchia
la drammaticità in una grafica limitata e non sempre di agevole
lettura, sia stilata nelle ore successive con maggiore serenigli articoli
21 tà, chiarezza ed accuratezza e senza gli scherzi della memoria,
che possono caratterizzare il riesame dellincidente a distanza di
anni.
La relazione è tanto più urgente se il paziente, sopravvissuto
allincidente, viene trasferito in una terapia intensiva di altro
ospedale. Una documentazione vaga e incompleta o del tutto assente non
fa una bella impressione nei colleghi del reparto di destinazione. Non
basta che lanestesista coinvolto nellincidente accompagni
personalmente e in condizioni di sicurezza il paziente fino alla terapia
intensiva del proprio o di altro ospedale, perché questo comportamento
è ritenuto il minimo professionalmente accettabile.
La sua relazione e la personale descrizione dei fatti connessi con lincidente
rappresenta un riferimento importante non solo per il prosieguo del trattamento
terapeutico da parte dei colleghi ma anche per leventuale problema
legale successivo e potrà essere messa agli atti, in caso di sequestro
della cartella, solo se prodotta in tempo utile. Non si dimentichi che,
in un incidente mortale avvenuto in sala operatoria o nel perioperatorio
immediato, lautorità giudiziaria viene coinvolta direttamente
dal medico necroscopo (Direttore Sanitario o chi da lui delegato) con
pochissime eccezioni e che il sequestro della documentazione può
avvenire anche a distanza di poche ore dallaccaduto.
Su cosa si deve scrivere nella cartella clinica vi è una illuminante
definizione fatta dalla American Hospital Medical Record Association che
ben si accorda con le norme ISO 9000 sulla qualità [9] e che così
recita: La cartella costituisce il chi, cosa, perché, quando
e come del trattamento di un paziente in ospedale.
Spesso indifferenti a tale obbligo, alcuni anestesisti pensano che, oprattutto
in caso dincidente, sia saggio o semplicemente vantaggioso
non fare relazioni estese, limitandosi a scrivere poche note nella cartella
di anestesia. Per quanto riguarda questultima, esiste ancora unampia
varietà di abitudini, da ospedali (soprattutto privati) che hanno
modulistica del tutto inadeguata a proposte di cartelle di anestesia così
inutilmente ampie e dettagliate da essere destinate alla non compilazione.
Prescindendo dalla modulistica e riferendosi allincidente in sé,
ciò che viene registrato è spesso incompleto, confuso o
soltanto graficamente indecifrabile da parte di un osservatore esterno
non specialista in anestesia e contiene spesso dimenticanze per le particolari
condizioni che hanno caratterizzato il momento nel quale è stato
scritto. Dal momento che cartella clinica e cartella di anestesia acquistano
il carattere di definitività in relazione ad ogni singola annotazione
ed escono dalla disponibilità del loro autore al momento stesso
in cui la singola annotazione viene registrata, e di conseguenza non vanno
alterati, cancellati, bianchettati o sostituiti con fogli puliti,
la relazione è lunico mezzo lecito per integrare la cartella
e spiegare meglio i tempi e i comportamenti.
La cartella di anestesia dovrebbe essere comunque sia la registrazione
leggibile di quanto avvenuto e di tutti gli eventi pertinenti, sia il
compendio di tutti i dati salienti del paziente (storia, fattori di rischio,
visita preoperatoria, quantificazione del rischio, tecnica di anestesia
concordata, avvenuta informazione e consenso, procedura attuata, farmaci
e monitoraggio impiegati, posizione sul tavolo, eventi chirurgici salienti,
ecc.).
Per il consenso in emergenza si rinvia a trattazione più estesa
[10]. Se si accerta che la cartella contiene un dato incompleto o errato,
si possono fare aggiunte tardive [7] purché motivate, firmate e
datate, mentre una semplice linea o un riquadro (o cancello,
da cui cancellare) vengono fatti sulla parola errata senza renderla illeggibile.
Come per la bozza di relazione, la supervisione della cartella dopo un
incidente maggiore sono un processo continuo se il paziente sopravvive,
perché non è raro che affermazioni inesatte fin dallinizio
vengano ripetute involontariamente nella documentazione successiva. Lanestesista
coinvolto nellincidente farà bene a segnalare ai collegli
articoli 22 ghi ogni eventuale errore reiterato nella cartella per la
sua correzione con le modalità viste sopra. Questo vale anche per
le eventuali note degli infermieri, considerate oggi parte integrante
a tutti gli effetti della cartella clinica. Tale diario infermieristico,
che dovrebbe essere centrato solo sul rilievo dei dati e sulla descrizione
dei fatti, molte volte contiene impropriamente giudizi clinici e opinioni
soggettive, talvolta conflittuali con quanto riportato dal medico. Tali
contraddizioni possono avere un ruolo non indifferente in un successivo
contenzioso giudiziario.
Come già rilevato, alcuni anestesisti ritengono che le carte non
scritte o incomplete possano essere loro di aiuto, soprattutto quando
si tratta di un errore palese; questa opinione, che rispecchia il luogo
comune che se un fatto non è scritto, esso non è mai
accaduto, toglie al consulente della difesa uno strumento per dimostrare
che lapparente errore sarebbe inserito in un comportamento per altro
corretto [11]. Carte volutamente confuse portano invece molto spesso al
risultato contrario: rendendo apparentemente difendibile una causa, inducono
spesso lassicurazione a pagare solo dopo la sentenza di condanna,
con tutti gli inconvenienti che seguono a tale atteggiamento.
La relazione dovrebbe essere estesa, ma deve attenersi ai fatti realmente
accaduti senza opinioni, illazioni, confessioni, frasi di biasimo o iprovazione,
attribuzione di responsabilità, con leccezione del riportare
le eventuali motivazioni per una scelta fatta quandessa fosse diversa
da quella apparentemente più logica o più diffusa. In essa,
lanestesista dovrebbe indicare il ruolo avuto nella gestione del
paziente, il momento nel quale ha avuto a che fare col caso, data e nome
di chi ha fatto la visita anestesiologica, le implicazioni della storia
clinica del paziente, quali esami sono stati valutati e quali eventualmente
richiesti dopo la visita e i relativi valori normali o patologici riscontrati,
le informazioni documentate o soltanto note, la premedicazione, lintervento
proposto dal chirurgo e quello realmente eseguito, lanestesia pianificata
col paziente e quella eseguita, sede e ora della prestazione anestetica,
il monitoraggio usato e la posizione del paziente, i fatti accaduti in
dettaglio dallinizio della procedura pianificata, il nome e il ruolo
avuto da eventuali testimoni presenti allinizio dellanestesia
e al momento dellincidente o intervenuti successivamente, la descrizione
dettagliata dei tentativi di rianimazione fatti con dosi e modalità
di somministrazione, il controllo e trattamento successivo, ecc. Quando
lincidente coinvolge più persone, come succede spesso in
anestesia (più anestesisti o anestesisti e chirurghi) è
opportuno discutere una comune versione qualora possibile, ma fare comunque
relazioni distinte a futura memoria.
La relazione originale, datata e firmata nella sua versione definitiva,
va messa in cartella prima dello sviluppo di uneventuale azione
legale e leventuale sequestro della documentazione. A fronte di
unampia, veritiera e dettagliata relazione scritta, è prudente
dire il minimo indispensabile verbalmente ad evitare tutta la serie di
pettegolezzi e commenti che purtroppo caratterizza tali evenienze.
Altrettanto precoce deve essere il colloquio coi familiari. La chiave
per minimizzare i problemi dopo un incidente maggiore sta nella comunicazione
[5, 12]. È molto più difficile a volte della stesura della
relazione, ma molto più efficace di quella per fermare liter
giudiziario incombente [13]. Non si devono mai comunicare per telefono
notizie di questa portata; il telefono serve solo per convocare i familiari,
possibilmente non soli, per omunicazioni estremamente importanti.
Nel colloquio, che dovrebbe avvenire in uno studio e non nel corridoio,
si cerca di proseguire per gradi:
a) si inizia col dare subito la sensazione di partecipazione emotiva e
dispiacere per laccaduto,
b) si dà poi la notizia di quanto avvenuto (è morto,
ha un danno) in modo chiaro ma umano e rispettoso e usando
il nome del paziente, sottoligli articoli 24 neando anche lo sforzo fatto
per salvarlo,
c) si dà una spiegazione veritiera e essenziale solo se essa è
assolutamente palese; se non è chiara lorigine dellincidente,
ci si limita a esporre i fatti ammettendo che non si conoscono le cause.
Con più ipotesi sulle cause dellincidente, nessuna deve essere
presentata in modo definitivo, ricordando che eccessivi dettagli non vengono
recepiti, d) lefficacia della comunicazione si ha solo se laspetto
umano del colloquio viene salvaguardato e ciò non equivale ad un
invito a simulare dolore, ma ad esprimere partecipazione con sincerità.
Lanestesista coinvolto nellincidente deve cercare di non delegare
ad altri il colloquio; se è molto giovane, meglio sia presente
un collega anziano; in nessun caso deve essere il solo chirurgo a condurre
il colloquio. Il non esprimere disapprovazione per loperato di altri
è regola che vale per tutti; da soli è facile lasciarsi
sfuggire qualche inutile nota di biasimo nel entativo di alleggerire la
propria posizione. Se vi è coinvolgimento di molti, si dovrebbe
limitarsi a quanto concordato insieme e, se non vi è stata concordanza,
ci si limita allesposizione dei fatti.
Il colloquio serve anche a sapere cosa avevano recepito i parenti circa
lintervento, i suoi rischi e il suo grado di necessità.
Dopo il colloquio, si chiede se vogliono vedere il familiare sopravvissuto
e si spiega loro il ruolo delle macchine e dei vari tubi. Nel caso di
decesso, si dovrebbero anche chiarire i problemi connessi con lautopsia,
la cui esecuzione può non dipendere dai sanitari, ma dal magistrato,
divenendo in tal caso garanzia che tutto si chiarisca al meglio.
Può anche essere opportuno informare i familiari che spesso lesito
dellindagine autoptica può pervenire dopo un periodo di tempo
non breve, specie se disposta dal magistrato, e ciò sia per esigenze
tecniche di indagine sia per i tempi legati agli aspetti procedurali (avvisi
alle parti, deposito degli atti, ecc.).
Consentire ai parenti di fare delle domande può prevenire azioni
successive ed un medico partecipe e sincero verrà successivamente
ricordato come tale.
È molto frequente sentire dai parenti che a loro interessa soprattutto
sapere quanto è accaduto e lostilità nasce spesso
dallaver impedito loro ogni comunicazione oppure dalla sensazione,
spesso determinata dalle modalità del colloquio e non dalla realtà,
che le informazioni siano state volutamente nebulose allo scopo di nascondere
qualcosa.
Di non minore rilevanza, ma relativamente rara, è la necessità
di bloccare attrezzature, presidi e farmaci impiegati allorquando esiste
il sospetto di un guasto, chiudendoli in una scatola e segnalando quanto
fatto in cartella. Non riusarli consente una successiva valutazione da
parte di un esperto.
È buona norma infine, sul piano umano e organizzativo, che lanestesista
coinvolto in un incidente sia sostituito nel lavoro successivo da un collega
sia per motivi emozionali, sia per consentirgli di dedicarsi completamente
al paziente, ai familiari e alla ricostruzione di quanto avvenuto.
COMPORTAMENTO SUCCESSIVO ALLINCIDENTE
Se il paziente è sopravvissuto,
lanestesista dovrebbe fare il possibile per visitarlo giornalmente,
nei primi giorni dopo il fatto, anche se ricoverato altrove e non evitare
gli incontri coi familiari, che notano questo comportamento attribuendolo
a disinteresse. Se ciò non gli è proprio possibile, deve
far sapere ai familiari, tramite i colleghi del reparto che lo assistono,
che continua a interessarsi del loro congiunto.
Levoluzione successiva è, come già detto, difficilmente
prevedibile e può variare sensibilmente. In caso di decesso le
cui cause siano chiare, in assenza sia di palesi errori sia del sospetto
di colpa e senza una ostilità dei familiari verso lanestesista
(dettata, come già ricordato, per lo più dalla cattiva comunicazione)
il caso può giungere in tempi brevi allarchiviazione.
Quasi sempre, comunque, allanestesista, in caso di indagine disposta
dal magistrato, perviene una informazione di garanzia e cioè
la comunicazione dellindagine in corso sul suo operato in relazione
allevento sfavorevole occorso al paziente, e della facoltà
di nominare un proprio difensore e un proprio consulente. In tali casi
è quantomeno opportuno provvedere con assoluta tempestività
alla segnalazione dellavvenuta comunicazione giudiziaria sia allufficio
Affari Legali della struttura ove si opera sia alla propria Assicurazione
(e ciò al fine della copertura del rischio di risarcimento eventuale
del danno), ma soprattutto è assolutamente indispensabile provvedere
immediatamente alla nomina del proprio difensore e del proprio consulente.
Se non si è in grado di trovare lavvocato difensore di fiducia
in tempo reale, è comunque indispensabile prendere contatto con
il difensore nominato di ufficio (il cui nome è indicato nellavviso
di garanzia) per provvedere alla nomina del consulente tecnico di propria
fiducia, affinché egli possa partecipare a tutte le operazioni
tecniche disposte dal magistrato, prima fra tutte lautopsia che
solitamente viene effettuata in tempi strettissimi. Gli atti non ripetibili,
infatti, quale è lindagine autoptica, è sempre meglio
siano direttamente seguiti dal consulente di fiducia: il difensore può
essere cambiato anche dopo, in quanto la sua opera tecnica, nelle fasi
iniziali del procedimento, il più delle volte può essere
svolta anche da qualsiasi difensore, in quanto ben difficilmente incide
nella vicenda.
La scelta del consulente tecnico rappresenta un problema delicato [14].
Negli incidenti anestesiologici (specie in penale) è meglio cercare
sempre e dallinizio un consulente anestesista che si affianchi al
medico legale, data la complessità tecnica del nostro lavoro. Dovrà
non solo dimostrare lappropriatezza delle decisioni prese, ma linevitabilità
della evoluzione anche con le migliori cure. È meglio scegliersi
un consulente che, oltre allinformazione teorica, abbia effettiva
esperienza pratica, capacità di convincimento elevata, capacità
di essere imparziale e che non sia quindi dichiaratamente amico dellimputato.
Deve conoscere bene tutti i fatti e poter disporre di tutte le carte agli
atti: se è noto per onestà intellettuale e integrità
morale, ciò non può che aiutare a raggiungere lobiettivo
di essere creduto.
Tutte le considerazioni fatte hanno un ruolo importante, ma il momento
decisivo verrà nelludienza, che non dovrà essere lasciata
allimprovvisazione, e durante la quale labilità dellavvocato
nella scelta della linea difensiva prima e nel porre poi le domande più
opportune ai consulenti giocherà un ruolo determinante.
Altrettanto determinante, in udienza, risulterà lapporto
del consulente tecnico di parte sia nel suggerire al difensore le domande
o le obiezioni da formulare nel corso delle deposizioni dei diversi testi
e consulenti o periti, sia nella sua deposizione, nel corso della quale
è opportuno che non assuma comportamenti ex cattedra o aggressivi
ma che esponga la propria tesi, nel rispondere alle domande od obiezioni
propostegli, con pacatezza ed autorevolezza, soprattutto fornendo una
interpretazione dei fatti senza cercare di far apparire i fatti stessi
diversi dalla realtà.
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professionale.
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