La Legge n° 675/96, meglio conosciuta come la legge sulla privacy,
impone ai Medici Ospedalieri alcune incombenze, molte delle quali peraltro
già contemplate dal Codice Deontologico con previsioni anche nel
Codice Penale, riguardanti il segreto professionale:
· il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che
gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua
professione, nonché sulle prestazioni effettuate o da effettuare;
· il medico deve tutelare la riservatezza della documentazione
in suo possesso riguardante i pazienti;
· nella compilazione e trasmissione di ogni atto deve garantire
la tutela
della segretezza;
· anche nella collaborazione alla costituzione di banche di
dati sanitari deve assicurarsi della tutela della riservatezza. Il segreto
professionale, assoluto e inderogabile nella sua sacralità già
nel Giuramento di Ippocrate, rappresenta anche negli ordinamenti moderni
un fondamentale obbligo sia etico che giuridico: la violazione del segreto
professionale è penalmente sanzionata dagli articoli 622 e 326 del
Codice Penale. In particolare «i medici non potranno più fornire
alcuna indicazione sulle condizioni di un paziente, nemmeno ai parenti
più prossimi senza il consenso dell'interessato». Sempre in
campo ospedaliero si dovrà, dunque, aver cura ad attuare tutte quelle
procedure atte a salvaguardare la privacy del cittadino utente. Si dovrà
evitare l'esposizione pubblica ai piedi del letto delle cartelle cliniche
o di parte di esse, oppure l'esposizione pubblica dei nomi dei ricoverati.
ovvero dare linformazione del ricovero solo previa autorizzazione del
diretto interessato. Quando l'utente - cliente chiede la sua posizione
nella prenotazione nelle liste di ricovero o nelle liste per esami si dovrà
aver cura di criptare i nominativi delle altre persone negli elenchi di
attesa. Particolare cura andrà posta anche nel rilascio, in busta
chiusa ai diretti interessati (o a chi è espressamente delegato)
delle refertazioni degli esami diagnostico - strumentali o delle cartelle
cliniche. A questo proposito bisogna ricordare che la Legge prevederebbe
anche la presenza di un medico per eventuali delucidazioni sugli esami
ritirati dagli utenti. Anche per le certificazioni sulle casistiche operatorie.
o documenti similari per gli esami di concorso, non potranno più
essere riportati i riferimenti anagrafici. Nel caso delle informazioni
cliniche a terzi ci si dovrà attenere alle disposizioni date dal
diretto interessato e a questo scopo sarà utile all'ingresso in
Ospedale una sua sottoscrizione liberatoria per la acquisizione non solo
dei dati anagrafici, ma anche dei dati anamnestici con una indicazione,
poi, a quali persone il medico o i medici potranno dare informazioni sullo
stato di salute e in che forma: informazione generica, ogni informazione,
solo in caso di emergenze. L'applicazione della Legge però può
risultare quanto mai difficoltosa nei casi urgenti o nei casi in cui il
paziente è in stato di incoscienza o di demenza senile. Il medico
sarebbe portato a soluzioni umanitarie di buon senso, ma la Legge pare
imporre il muro del silenzio.
In ospedale
Fac simile come parte integrante del foglio di accettazione amministrativa
Espressione del consenso al trattamento di dati sensibili da parte
dellinteressato ai fini della Legge 31/12/1996 numero 675.
Spett.le Azienda Ospedaliera
..
.
.
il sottoscritto
.
.
..
.
. dichiarando di essere
stato informato per iscritto in data odierna della vigente disciplina in
materia della riservatezza dei dati personali e in particolare di quelli
sensibili a carattere sanitario (art. 13 diritti dellinteressato, 22 dati
sensibili, 23 dati sanitari) e di aver preso cognizione della obbligatorietà
del conferimento dei dati richiesti e della acquisizione di quelli emergenti
nel corso della prestazione.
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
Al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini strettamente necessari per le attività sanitarie e per quelle correlate alloggetto della prestazione,
NON CHIEDE ovvero CHIEDE
Che sia mantenuto lanonimato del suo ricovero.
(data) (firma leggibile)
Il sottoscritto Dr. .. ....dichiara che allatto delle prestazioni e del ricovero (il giorno alle ore .. .. ) il Sig .. ..non è nelle condizioni psico fisiche di poter sottoscrivere quanto sopra.
(firma del medico)
Fac simile come parte integrante della cartella clinica Espressione del consenso al trattamento di dati sensibili da parte dellinteressato ai fini della Legge 31/12/1996 numero 675
Spett.le Azienda Ospedaliera
il sottoscritto
..
... consente che sia data
comunicazione in ordine al proprio stato di salute alle sottoindicate persone:
al proprio medico curante
Dott
..
tel
..
..
SI NO
al medico
Dott
..
.tel
..
.. SI NO
a
Cognome
.
.. SI NO
nome
.
..
recapito
.
..
eventuali particolari accorgimenti
..
.
(data) (firma)
Il sottoscritto .. autorizza a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali:
- solo per fini di diagnosi e cura SI NO
- anche al fine di ricerca scientifica SI NO
assicurando la riservatezza
(data) (firma)
Il sottoscritto Dott.
..
.. dichiara allatto
del ricovero (il giorno
..
alle ore
.
.) il Sig.
..
non
è nelle condizioni psico - fisiche di poter sottoscrivere quanto
sopra.
(Firma del medico)
In studio
Fac simile per il medico di fiducia del Servizio Sanitario Nazionale per gli assistiti, a partire dall8 maggio 1997 da inserire nello schedario cartelle cliniche.
In data 8 maggio 1997 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 1996 numero 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La normativa prevede alcune incombenze per il medico curante che, per la sua attività professionale ha necessità di raccogliere, registrare in archivio cartaceo o informatico e utilizzare i dati personali degli assistiti per finalità di diagnosi e cura. In particolare, ai sensi degli articoli 9 10 11 12 13 e 14 della legge citata, si rende necessario per il medico acquisire il consenso scritto del paziente che lo autorizza a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali per fini di diagnosi e cura. Il consenso dal paziente al medico di fiducia deve essere esteso, per evidenti motivi di continuità terapeutica, anche ai sostituti in caso di assenza del medico di fiducia stesso.
Espressione del consenso al trattamento di dati sensibili da parte dellinteressato
ai fini della Legge 31/12/1996 numero 675.
Il sottoscritto
...
..
.
.
.
tessera sanitaria
autorizza il Dott.
..
e, in sua assenza, i sostituti a raccogliere, registrare e utilizzare
i dati personali ai fini di diagnosi e cura.
Inoltre
AUTORIZZA
Ovvero
NON AUTORIZZA
La utilizzazione degli stessi a scopo di ricerca scientifica, purché sia assicurata la riservatezza degli stessi. Inoltre il sottoscritto consente che sia data comunicazione in ordine al proprio stato di salute sottoindicate persone:
1 - . .. . 2 - .
(data) (firma)
Fac simile per il medico libero professionista che raccoglie uno schedario dei propri pazienti, a partire dall8 maggio 1997.
In data 8 maggio 1997 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 1996 numero 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La normativa prevede alcune incombenze per il medico che, per la sua attività professionale ha necessità di raccogliere, registrare in archivio cartaceo o informatico e utilizzare i dati personali degli assistiti per finalità di diagnosi e cura e a scopo scientifico. In particolare, ai sensi degli articoli 9 10 11 12 13 e 14 della legge citata, si rende necessario per il medico acquisire il consenso scritto del paziente che lo autorizza a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali per fini di diagnosi e cura.
Espressione del consenso al trattamento di dati sensibili da parte dellinteressato
ai fini della Legge 31/12/1996 numero 675.
Il sottoscritto
...
.
.
tessera sanitaria
.
autorizza il Dott.
e, in sua assenza, i sostituti a raccogliere, registrare e utilizzare
i dati personali ai fini di diagnosi e cura.
Inoltre
AUTORIZZA
Ovvero
NON AUTORIZZA
La utilizzazione degli stessi a scopo di ricerca scientifica, purché
sia assicurata la riservatezza degli stessi.
(data) (firma)
Fac simile per il medico pediatra del Servizio Sanitario Nazionale per gli assistiti, a partire dall8 maggio 1997 da inserire nello schedario cartelle cliniche.
In data 8 maggio 1997 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 1996 numero 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La normativa prevede alcune incombenze per il medico curante che, per la sua attività professionale ha necessità di raccogliere, registrare in archivio cartaceo o informatico e utilizzare i dati personali degli assistiti per finalità di diagnosi e cura, nonché la trasmissione di alcuni dati alla ASL per norme contrattuali. In particolare, ai sensi degli articoli 9 10 11 12 13 e 14 della legge citata, si rende necessario per il medico acquisire il consenso scritto dai (o da coloro che esercitano lattività tutoria) che li autorizzi a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali per fini di diagnosi e cura del bambino e la loro trasmissione alla ASL ove espressamente previsto. Il consenso dai genitori (o da coloro che esercitano lattività tutoria) al medico di fiducia deve essere esteso, per evidenti motivi di continuità terapeutica, anche ai sostituti in caso di assenza del medico di fiducia stesso.
Espressione del consenso al trattamento di dati sensibili da parte dei
genitori (o tutore) ai fini della Legge 31/12/1996 numero 675.
Il sottoscritti genitori
...
.
.
tessera sanitaria
..
autorizzano il Dott.
..
..
e, in sua assenza, i sostituti a raccogliere, registrare e utilizzare
i dati personali ai fini di diagnosi e cura del figlio, nonché,
la trasmissione alla ASL dei dati espressamente richiesti dalle norme contrattuali.
Inoltre
AUTORIZZA
Ovvero
NON AUTORIZZA
La utilizzazione degli stessi a scopo di ricerca scientifica, purché sia assicurata la riservatezza degli stessi. Consentono che sia data comunicazione in ordine allo stato di salute alle sottoindicate persone:
1 - 2 -
(data) (firma)
LE ULTIME NOVITÀ SULLA PRIVACY
· La Legge n° 675/96 sulla privacy si è inserita
nel nostro ordinamento trasversalmente, creando spesso incertezze e confusione
in un settore che per i medici è già normato dalle origini
ippocratiche col segreto professionale. Recenti disposizioni del Garante,
scaturite in parte dalle quotidiane esperienze e dalle varie segnalazioni
o richieste di spiegazioni, stanno in parte semplificando e chiarendo i
comportamenti da adottare nelle singole situazioni.
· Amministrazioni ospedaliere e di ASL e Legge n°
675/96
Le Aziende Sanitarie Locali e gli Ospedali non debbono adottare particolari
procedure per la raccolta dei dati personali sino al maggio 1999, data
alla quale è stato prorogato il termine transitorio per le pubbliche
amministrazioni.
· Informativa - L'informativa al cittadino su come verranno
utilizzati i dati personali può essere orale, oppure con apposita
modulistica o cartellonistica visibile, purché in linguaggio comprensibile.
· Cartelle cliniche, esami, certificati - I referti degli
esami, la copia delle cartelle cliniche, le certificazioni, debbono essere
consegnati al diretto interessato - o se minore a chi esercita la potestà
tutoria - oppure anche ad altre persone purché muniti di delega
scritta.
Dovranno essere consegnati in busta chiusa.
Inoltre i dati sanitari possono essere resi noti all'interessato solo
tramite un medico. Pertanto possono essere consegnati al medico di fiducia
che a sua volta li rende noti al paziente. oppure tramite un medico del
laboratorio che li rende noti e chiarisce oralmente all'interessato, oppure
insieme alla refertazione allegando un breve giudizio scritto.
· Informazioni a terzi Il medico può dare notizie
cliniche a terzi solo se espressamente designati dal paziente. Pertanto
è vietato anche dare notizie a un Collega. estraneo alle vicende
cliniche, se non c'è una autorizzazione del paziente. Per il minore,
le informazioni vanno date a chi esercita la potestà tutoria.
· Cartelle cliniche - Il medico deve adottare tutti quei
provvedimenti atti a tutelare la riservatezza della raccolta dei dati cimici,
informando il personale dipendente che è tenuto al segreto professionale
(infermieri o collaboratori medici), o d'ufficio (per il restante personale).
Le cartelle pertanto andranno conservate in posti non alla portata di tutti:
in particolare, vanno eliminate le cartelle cliniche ai piedi del letto,
consultabili da chiunque.
· Elenchi dei ricoverati - Si possono dare notizie sulla
presenza di degenti in corsia, o in pronto soccorso, salvo volontà
contraria dell'interessato.
· Privacy agli sportelli, negli ambulatori e negli studi
- Vanno criptati gli elenchi delle prenotazioni e agli sportelli, o nelle
segreterie vanno adottati provvedimenti atti a tutelare la riservatezza:
segnare la distanza di cortesia dallo sportello, oppure far entrare uno
alla volta nella segreteria.
· Medici in libera professione - Anche i medici liberi
professionisti se conservano dati personali e clinici dei loro pazienti
debbono acquisire il consenso.
· Rapporti con le Assicurazioni - La richiesta da parte
dell'interessato dell'invio a una Compagnia Assicurativa di documentazione
clinica per la definizione di pratiche risarcitorie si configura come consenso
all'operazione.
· Dati dei medici - Ogni cittadino ha diritto di conoscere
i dati personali del medico convenzionato con cui intende instaurare un
rapporto inoltre; gli Albi Professionali sono pubblici e chiunque li può
consultare presso gli Ordini Provinciali.
· Nuova modulistica per i medici convenzionati - Le ultime
normative riguardanti la Legge n° 675/96 riconfermano per i medici
convenzionati di medicina generale e pediatria la necessità di acquisire
il consenso scritto per la raccolta dei dati riguardanti i pazienti, senza
però dover inoltrare la richiesta dell'autorizzazione al Garante.
È utile che il consenso venga richiesto con la previsione dell'estensione
agli eventuali sostituti. Ricordiamo che il medico può dare notizie
cliniche a terzi solo se espressamente designati dal paziente. Per questo
consigliamo che nella stessa modulistica apprestata per il consenso alla
raccolta dei dati anagrafici e clinici, i pazienti designino anche le persone
autorizzate ad avere informazioni del proprio stato di salute dal medico
curante e dal suo sostituto (vedere la nuova modulistica).
Le informazioni per il minore vanno date a chi esercita la potestà
tutoria. Inoltre il medico dovrà adottare tutti quei provvedimenti
atti a tutelare la riservatezza della raccolta dei dati clinici, informando
l'eventuale personale dipendente che è tenuto al segreto professionale
(infermieri o collaboratori medici) o d'ufficio (il restante personale).
Le cartelle andranno custodite pertanto in posti non alla portata di tutti.
Alla luce di recenti episodi giuridici ricordiamo anche la necessità
per il medico curante di acquisire il consenso informato per esami diagnostico/strumentali
anche se di trascrizione per richiesta dello specialista". dando la dovuta
informativa secondo le sue cognizioni in merito alla metodica, sia per
la eventuale pericolosità e sia per eventuali altri esami alternativi.
Per informazioni Tel. 02.48.51.61.73
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Ultima modifica 17/03/03 |