PROFESSIONE MEDICA:DOVERI E DIVIETI
A cura dì Marco Perelli Ercolini
Con un poco di schematismo si sintetizzano i principali doveri del medico e alcuni dei divieti fatti al medico, anche se in questo campo si sta avviando una certa liberalizzazione con attenuazione o cancellazione di certe inibizioni; va tenuto presente inoltre che alcuni argomenti sono già stati o saranno oggetto di trattazione specifica.
I doveri deontologici del medico
Il medico non deve mai lasciare che il profitto
influenzi il suo giudizio professionale e la sua indipendenza, al fine
del maggior beneficio del suo Paziente.
Il medico deve, quali che siano le condizioni
di esercizio, consacrarsi in tutta indipendenza tecnica e morale alla prestazione
di cure di qualità, con passione e rispetto per la dignità
umana.
Il medico deve essere onesto verso i suoi Pazienti
e i suoi Colleghi e sporgere denuncia nei confronti dei Sanitari che mancano
di carattere o di competenza, o che fanno ricorso alla frode o all'inganno.
Le pratiche contrarie all'etica sono:
- La pubblicità fatta direttamente dai
medici stessi a meno ch'essa sia autorizzata dal Paese interessato e dal
Codice di Etica dell'Associazione Medica Nazionale;
- Il versamento o l'accettazione di un onorario
e di ogni altro vantaggio, nel solo fine di fornire un cliente a un Collega,
una prescrizione a un farmacista o di fare acquistare apparecchiature mediche.
Il medico deve rispettare i diritti del Paziente,
dei Colleghi e di altri professionisti e custodire la confidenza del suo
Paziente.
Il medico deve agire unicamente nell'interesse
del suo Paziente quando gli procura le cure che possono avere per conseguenza
un indebolimento della sua condizione fisica e mentale.
Il medico deve usare a riguardo prudenza quando
divulga le scoperte tecniche nuove, per vie non professionali.
Il medico non deve certificare che ciò
che egli non abbia personalmente verificato.
Ogni medico ha il dovere all'aggiornamento.
I doveri del medico verso i malati
Il medico deve sempre avere cura di salvaguardare
la vita umana.
Il medico deve ai suoi Pazienti la più
completa lealtà, così come tutte le risorse della scienza;
quando un esame o un trattamento superi le sue capacità, il medico
deve fare appello a un Collega che disponga delle competenze necessarie.
Il medico deve perseverare il segreto assoluto
su tutto ciò che sa del suo Paziente anche dopo la morte di quest'ultimo.
Il medico deve considerare le cure d'urgenza
come un dovere umanitario a meno che sia certo che altri desiderino apportare
le cure e ne siano capaci.
I doveri verso i colleghi
Il medico deve trattare i suoi Colleghi come
si augurerebbe di essere trattato da essi.
Il medico non deve mai attirare i pazienti dei
suoi Colleghi.
I doveri Medico-legali
Si ricorda brevemente le fondamentali attività
in ambito legale cui il medico è tenuto nell'esercizio della professione.
Referto
Il referto è la comunicazione che ogni
medico deve inoltrare all'Autorità Giudiziaria o ad altra che a
questa abbia obbligò di riferire, dei casi nei quali ha prestato
la sua opera e che possano avere carattere delittuoso per cui si debba
procedere d'ufficio.
Il referto deve essere fatto pervenire entro
48 ore, o immediatamente se il ritardo possa essere causa di pericolo.
Deve essere indicata la persona alla quale è stata prestata assistenza
con, possibilmente, le sue generalità, la località dove si
trova o quanto altro valga ad identificarla, nonché il luogo, tempo
e tutte le circostanze dell'intervento e del fatto compresi i mezzi con
i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o possa causare.
Se più persone hanno prestato la loro
opera, tutte sono obbligate al referto con facoltà di redigere e
sottoscrivere un unico atto.
Non v'è obbligo del referto qualora la
sua compilazione e presentazione all'Autorità giudiziaria espone
a procedimento penale la persona assistita.
Per meglio capire i casi nei quali vi è
obbligo di referto si possono schematicamente dividere i seguenti eventi:
- delitti contro la vita (omicidio volontario,
omicidio preterintenzionale, omicidio colposo. omicidio del consenziente,
istigazione o aiuto al suicidio, infanticidio);
- delitti contro lintegrità fisica (lesioni
volontarie dolose da percosse, maltrattamenti, risse, abuso di mezzi di
contenzione);
- lesioni colpose, infortuni sul lavoro, malattie
professionali e si procede dufficio (con conseguente obbligo del referto)
in tutti i casi di delitti contro la vita, nei casi di lesioni personali
volontarie dolose lievi, gravi, gravissime e nei casi di lesioni personali
colpose gravi e gravissime per infortuni sul lavoro o per malattie professionali.
Si ricorda che le lesioni si considerano:
- lievissime per prognosi inferiore ai 20 giorni;
- lievi con prognosi da 20 a 40 giorni;
- gravi oltre i 40 giorni ovvero che pongono
in pericolo la vita, cagionano indebolimento permanente di un senso, o
di un organo;
- gravissime per forme insanabili ovvero perdita
di un senso, di un arto o sua mutilazione che lo renda inservibile, perdita
delluso di un organo, perdita della capacità di procreare, difficoltà
permanente e grave della favella, deformazione e sfregio permanente al
viso.
Rapporto
E' l'atto con cui il pubblico ufficiale o l'incaricato
di pubblico servizio da notizia alla Autorità Giudiziaria di un
reato, procedibile d'ufficio, di cui è venuto a conoscenza. Anche
il rapporto, come il referto, è una denuncia qualificata: nel primo
caso l'obbligo deriva dall'esercizio di una funzione o di un pubblico servizio,
nel secondo è inerente all'esercizio della professione medica. Il
rapporto è obbligatorio per tutti i reati procedibili d'ufficio.
Denuncia
La denuncia è la segnalazione all'Autorità,
o ai pubblici uffici, di fatti di cui il medico è venuto a conoscenza
e che interessano i pubblici poteri.
Certificato
Il certificato è una attestazione scritta
di fatti, aventi rilevanza giuridica per terzi, riscontrati dal medico
nell'esercizio della sua attività e che non debbono essere riferiti
in altro modo previsto dalla Legge.
Il certificato è un atto pubblico e deve
essere veritiero e redatto chiaramente. Pertanto se nel cer-tificato sono
contenute false attestazioni di fatti dei quali esso è destinato
a provare la verità, il medico che lo ha rilasciato incor-re in
responsabilità di ordine penale.
Inoltre, il rilascio del certificato ad estranei
oppure anche la certificazione di circostanze non richieste dall'interessato
- e che questi intende non siano rese note - possono integrare gli estremi
di "rivelazione di segreto professionale".
Alcuni certificati sono imposti per Legge, tra
cui si evidenziano quelli di assistenza al parto, di gravidanza, di decesso,
di esenzione dalla vaccinazione antitifica obbligatoria, di cessata contagio-sità
di malattia infettivo - contagiosa ai fini della riammissione in collettività,
di tutela delle lavoratrici madri, in tema di assicurazioni di previdenza
sociale, per la cremazione, per la imbalsamazione o la conservazione temporanea
di cadavere, di sana e robusta costituzione fisica, ecc..
Sui certificati va apposta la marca ENPAM, tranne
i casi di certificazione gratuita per Legge e quelli sotto elencati.
La mancata apposizione della marca sul certificato
inficia là va-lidità del certificato stesso e nei casi di
esenzione dall'obbligo, previsti dalla disposizione in vigore, il medico
è tenuto a indicare in calce al certificato il motivo della esenzione.
Sono esenti dalla marca ENPAM:
- I certificati rilasciati dal medico del Servizio
Sanitario Nazionale, a mente dell'articolo 2 del D.L. 30112179 numero 663
e convertito in Legge 2912/80 numero 33 (certificati redatti in duplice
esemplare su speciali moduli previsti dalla convenzione unica),
- I certificati richiesti direttamen-te dalle
Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali ai propri funzionari
medici (tratta-si di obbligo di servizio del personale sanitario nei riguardi
delle amministrazioni da cui dipendo-no: prestazioni senza remunerazione
specifica);
- I certificati rilasciati da medici liberi professionisti
per prestazio-ni eseguite per conto dello Stato (esonero ex articolo 12
della Legge 31/02/63 numero 244):
- I certificati rilasciati da Istituti pubblici
di Cura, con esclusione di quelli rilasciati ai degenti a pagamento privato;
- I certificati di ricovero. e contagiosità
rilasciati da Enti pubblici di accertamento o di profilassi sociale (istituti
antitubercolari, atiticeltici);
- I certificati per malattia e guari-gione di
alunni delle Scuole dell'obbligo (scuola elementare e media);
- I certificati di vaccinazioni pro-filattiche
e per pratiche di disinfezione;
- I certificati per concessioni di sussidi e
di pensione per invalidità o vecchiaia (assicurazione obbligatoria),
o concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
- I certificati per pratiche medico - legali
ad ex combattenti, invalidi e orfani di guerra, per la loro assunzione
obbligatoria al lavoro;
- I certificati rilasciati in applicazione della
Legge sulla tutela delle lavoratrici madri (articolo 29 della Legge 30/12/71
numero 1204);
- I certificati per l'avviamento al lavoro dei
ciechi civili e categorie assimilate;
- I certificati di idoneità al lavoro
di fanciulli e adolescenti (esonero ex articolo Il della
Legge l7/l0/67 numero 977 sulla tutela del lavoro minorile);
- I certificati concernenti gli ac-certamenti
che le vigenti disposi-zioni demandano all'Ufficiale Sanitario e che vengano
esperiti nell'esclusivo interesse privato, sempreché siano compresi
nei casi stabiliti dal Medico Provinciale a mente del 2° comma dell'articolo
42 del T.U.L.S., modificato dall'articolo 7 del D.P.R. 10 giugno 1955 numero
854;
- I certificati di idoneità alla condotta
di autoveicoli (in quanto ri-lasciati esclusivamente da Medici pubblici
funzionari).
Vanno redatti in carta semplice i certificati di uso privato, di uso scolastico e quelli riguardanti gli infortuni sul lavoro, per uso militare, previdenziale o beneficenza.
Ricetta
La ricetta è una scrittura privata (nel
caso di medico del Servizio Sanitario la ricettazione risulta invece essere
una certificazione amministrativa) mediante la quale il medico prescrive
la cura che ritiene necessaria per il malato da lui assistito.
La ricetta deve essere scritta con mezzo indelebile,
portare la prescrizione del medicamento, la dose e l'istruzione al malato
per l'uso, deve essere firmata e datata.
La prescrizione di numerose specialità
medicinali comporta l'obbligo di ricetta medica e per molte di tali specialità
la ricetta non è ripetibile.
La ricettazione delle sostanze stupefacenti deve
essere redatta su appositi ricettari firmati dal Ministero della Sanità
tramite gli Ordini dei Medici e Odontoiatri Provinciali.
Il medico ha il dovere di informare il proprio
Paziente sugli effetti collaterali e sulle controindicazioni dell'uso dei
farmaci che gli ha prescritto.
Infatti non solo sotto l'aspetto deontologico,
ma anche per una e-ventuale responsabilità agli effetti medico -
legali il medico è tenuto a conoscere la natura, le indicazioni,
le controindicazioni, le interazioni dei farmaci e le caratteristiche di
impiego dei comuni mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive.
Ogni prescrizione e ogni trattamento debbono
essere ispirati alle più aggiornate e sperimentate ac-quisizioni
scientifiche, alla massima correttezza e alla più scrupolosa osservanza
del rapporto rischio l beneficio. Il ricorso a tratta-menti "placebo" è
lecito, ma va riservato solo a soggetti che, a giu-dizio del medico, possano
trarne vantaggio.
Il medico inoltre. non può fornire i medicinali
necessari alla cura, se non a titolo gratuito.
Relazione tecnica giudiziale
Al medico può essere richiesto un suo
giudizio tecnico sopra fatti per la valutazione dei quali occorrono determinate
cognizioni scientifiche. La relazione peritale per il Magistrato, o le
consulenze di parte, vanno redatte in carta libera e firmate su ogni foglio.
Visita fiscale
La visita fiscale è eseguita dal medico
- su richiesta dell'Autorità - e tende ad accertare le condizioni
obiettive della persona esaminata sia per il rilascio di certificazioni,
sia per controllare fatti che interessano all'Autorità e di cui
chiede relazione scritta.
Arbitrato
L'arbitrato è il procedimento con cui
le parti deferiscono a uno, o più arbitri (pur-ché in numero
dispari), la soluzione di una controversia.
Gli arbitri emettono per iscritto il loro giudizio
(lodo) che è valido anche se approvato o/e firmato dalla sola maggioranza
degli arbitri.
Farmacovigilanza
Tutti i me-dici sono tenuti a segnalare - alla
ASL di competenza, ovvero alla propria Direzione Sanitaria per i medici
dipendenti - ogni presunta reazione avversa da farmaci della quale siano
venuti a conoscenza nell'esercito dell'attività professionale. Questo
obbligo sussiste anche per i medicinali oggetto di sperimentazione clinica.
La segnalazione va effettuata sull'apposita modulistica
entro tre giorni lavorativi (da quando si è venuti a conoscenza)
in caso di reazioni avverse gravi e in sei giorni nei casi non gravi.
I divieti per i sanitari previsti dalle Leggi
Divieto di apertura di ambulatori e case di
cura non autorizzati
Per la apertura di ambulatori, Case o Istituti
di Cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi
per il pubblico o scopo di accertamento diagnostico e Case o Pensioni per
gestanti, necessita ap-posita autorizzazione.
Divieto di esercizio di farmacia
Il medico non può esercire una far-macia,
né fare convenzioni con farmacisti per la partecipazione agli utili
della farmacia.
Divieto di comparaggio
Il medico non può ricevere per sé
o per altri denaro, o altre regalie e neppure la promessa, allo scopo di
agevolare con prescrizioni o in qualsiasi altro modo la diffusione di specialità
me-dicinali o altri prodotti di uso farmaceutico.
Divieto di commercio di campioni
Il medico non può vendere sotto qualsiasi
forma i campioni medicinali.
Divieto di usare raggi X e sostanze radiogene
da parte di sanitari non specializzati
E vietato l'impiego dei raggi X e delle sostanze
radiogene a scopo terapeutico ai sanitari non specializzati e sprovvisti
della autorizzazione ministeriale.
Divieto di custodia di alienati non autorizzata
E' fatto divieto ai medici di custodire, senza
autorizzazione, persone affette da alienazione mentale.
Divieto di uso illegittimo di cadave-re
E' fatto divieto al medico di dissezionare, o
altrimenti adoperare, cadavere o una palio di esso, a scopi scientifici
o didattici non consentiti dalla legge.
Segreto professionale
Il medico ha l'obbligo di mantenere il segreto
su tutto ciò che viene a sua conoscenza nel corso della cura dei
Pazienti
Il medico può pertanto astenersi dal testimoniare
in virtù del segreto professionale; l'interessato però può
sciogliere il medico dall'obbligo del segreto professionale nei suoi riguardi.
Si ricorda che il Codice Penale prevede che 'Chiunque,
avendo notizia per ragione del proprio ufficio e della propria professione,
o arte, di un segreto lo rivela senza giusta cau-sa ovvero lo impiega a
proprio o altrui profitto, è punito - se dal fatto può derivare
nocumento - con la reclusione .. ovvero con una multa.
Il medico libero professionista è tenuto
a rispettare il segreto profes-sionale previsto anche dal Codice Deontologico.
L'obbligo del segreto professio-nale trae origine
sia dall'esigenza di tutela della vita privata, sia dall'ob-bligo che assume
il medico nella conclusione del contratto di prestazione professionale
con il Paziente che contiene tra l'altro, l'impegno di agire con la massima
correttezza evitando nel modo più assoluto la di-vulgazione a terzi
della malattia e delle sue cause.
L'obbligo al segreto professionale viene meno
per giusta causa nei seguenti casi e cioè:
- Per specifico ordine del Legislatore
- Per ordine dell'Autorità;
- Per ragioni socialmente rilevanti (esempio:
il medico che rompe il segreto per difendere il suo buon nome professionale
contro una offesa ingiusta).
Cure dentarie
È fatto divieto al medico che non sia
specialista (per gli Specialisti necessita tuttavia l'annotazione in campo
odontoiatrico), ovvero iscritto all'apposito Albo, di effettuare cure dentarie.
Commercio e industria
È fatto divieto al medico pubblico dipendente
di effettuare commercio e industria.
Incompatibilità
Ai medici del Servizio Sanitario Nazionale è
vietato esercitare la libera professione in strutture private comunque
con-venzionate o accreditate, inoltre col Servizio Sanitario Nazionale
può sussistere un Unico rapporto.
Società
Attuali nonne legislative hanno tolto il divieto
ai professionisti di costituire società tra professionisti.
Pubblicità
La attuale Legge n0 1.75 del 5/2/92 sulla pubblicità
per i sanitari è molto restrittiva, anche se norme antitrust stanno
per liberalizzare la informazione ai cittadini.
Per informazioni Tel. 02.48.51.61.73
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Ultima modifica 17/03/03 |